Dott.ssa Carola Giuranna
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Bonus una tantum edicole: dal 1 al 30 ottobre al via le domande

settembre 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus una tantum edicole: dal 1 al 30 ottobre al via le domande)

Dal 1° ed il 30 ottobre 2020, al via le domande per l’accesso al Bonus per le edicole, il contributo una tantum di importo fino a 500,00 euro previsto dall’art. 189 del Decreto Rilancio, a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2020.

La domanda va presentata al Dipartimento tra il 1° ed il 30 ottobre 2020, dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”“Bonus una tantum edicole” del menù “Servizi on line”.

Le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda per l’accesso al beneficio, sono state definite dal D.P.C.M. 3 agosto 2020.

Ricordiamo che i requisiti per poter accedere al beneficio sono:

  1. l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario, con sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo. La predetta attività può essere esercitata:
    • da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero
    • da persona fisica quale socio titolare dell’attività nell’ambito di società di persone;
  2. non essere titolare di redditi da lavoro dipendente o redditi da pensione;

Il contributo viene riconosciuto nel limite massimo di 500,00 euro a ciascuno dei soggetti ammessi ed erogato mediante accredito sul C/C intestato al beneficiario, dichiarato al momento della presentazione della domanda. Nel caso in cui il totale dei contributi richiesti risultasse superiore alle risorse disponibili (7.000.000 di euro), si procederà al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il contributo con l’importo a ciascuno spettante viene approvato con decreto del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato sul sito https://informazioneeditoria.gov.it/it/ entro il 29 novembre 2020.

Il contributo in oggetto non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.

FONTE: FISCO E TASSE

Bonus pubblicita’ 2020: entro il 30 settembre invio delle domande

settembre 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus pubblicita’ 2020: entro il 30 settembre invio delle domande)

Solo per l’anno 2020, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta può essere presentata in via straordinaria dal 1° al 30 settembre 2020. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l’anno 2020.

Ricordiamo infatti che con il D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) prima e con il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) dopo, sono state introdotte importanti novità per il 2020 in tema di credito d’imposta pubblicità spettante alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, ovvero per il solo 2020:

  • credito d’imposta calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente (a regime, invece, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole emedie imprese e start up innovative, articolo 57-bis del dl n.50/2017),
  • agevolazione estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato,
  • presentazione della comunicazione per accedere al credito d’imposta dal 1° al 30 settembre 2020.

Pertanto, l’agevolazione passa, solo per il 2020, da misura di favore su base incrementale (incremento di spesa rispetto all’anno precedente) a credito d’imposta in % sulla spesa corrente 2020.

Nella tabella, disciplina a regime e disciplina straordinaria per il 2020 a confronto

Credito d’imposta pubblicità

Disciplina ordinaria

Credito d’imposta pubblicità

Disciplina straordinaria per il 2020

I soggetti che possono accedere al beneficio
  • imprese
  • da lavoratori autonomi
  • da enti non commerciali.

indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

  • imprese
  • da lavoratori autonomi
  • da enti non commerciali.

indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Questo comporta che limitatamente all’anno 2020, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti:

  • che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019,
  • i soggetti che nell’anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari
  • ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
Investimenti ammessi Investimenti pubblicitari effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Investimenti pubblicitari effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

A seguito di queste novità è stato aggiornato anche il modello con le relative istruzioni per l’invio telematico della Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare nel 2020. Per poter beneficiare dell’agevolazione il soggetto interessato deve presentare per il 2020:

  • Dal 1° al 30 settembre 2020 la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato. Rimangono valide le comunicazioni eventualmente già presentate nel periodo 01/03/2020 – 31/03/2020;
  • Successivamente all’invio della comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.

La domanda dovrà essere inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare” accessibile:

  • con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS;
  • direttamente o da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario

Successivamente, nella sezione relativa ai “Dati degli investimenti e del credito richiesto” occorre indicare i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare su ciascun mezzo di informazione nell’anno 2020, mentre NON vanno indicati i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nel 2019.

Abbiamo detto che, nonostante la previsione di questa nuova finestra temporale per l’invio della Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, per i soggetti che avevano già inviato la Comunicazione a marzo 2020, resta comunque ferma la validità delle comunicazioni trasmesse dal 1° al 31 marzo del 2020 e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato, al termine della nuova finestra temporale per l’invio, con i nuovi criteri.

Le comunicazioni presentate fino al 31 marzo restano valide e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà effettuata in base alle nuove disposizioni, anche se la ricevuta a suo tempo rilasciata contiene dati non aggiornati.

In ogni caso, per i soggetti che vogliono ampliare i propri investimenti pubblicitari per usufruire delle più favorevoli condizioni previste dalla norma, resta la possibilità di sostituire la comunicazione già inviata con una nuova, sempre entro il 30 settembre 2020.

Nel mese di aprile dell’anno successivo verrà pubblicato l’elenco dei beneficiari con % del credito spettante, e a partire dal 5° giorno successivo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta con modello F24, utilizzando il codice tributo:

  • “6900” denominato “Credito d’imposta – Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali – articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.

FONTE: Fisco e Tasse

Reddito di cittadinanza, primo stop dal 30 settembre

settembre 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Reddito di cittadinanza, primo stop dal 30 settembre)

Il prossimo 30 settembre scade il primo periodo di 18 mesi di reddito di cittadinanza per le famiglie che lo hanno richiesto e ottenuto sin dal primo mese di introduzione (aprile 2019) . Si tratta di circa 400mila famiglie, cui se ne aggiungeranno oltre 200 mila entro la fine del 2020.

Va ricordato che la misura introdotta dal decreto 87 2018 dal I° governo Conte che intendeva sconfiggere la poverta e la disoccupazione, ha una durata prevista di 18 mesi  al termine dei quali la famiglia si vede fermare l’erogazione del contributo. Dopo un mese si puo ripresentare domanda, sempre se permangono ancora i requisiti di accesso richiesti e ottenere altri 18 mesi di sussidio. In quel caso pero gli obblighi di lavoro  sono piu pressanti infatti il patto per il lavoro prevede l’obbligo di accettare  eventuali proposte di lavoro senza limiti di distanza dalla residenza .

Vedi qui un approfondimento sui requisiti e  gli importi “Reddito di cittadinanza guida aggiornata”

In questi giorni sono usciti i dati utili per fare un bilancio della misura , molto contestata l’anno scorso dall’opposizione che ora si trova in parte al Governo .La misura ad oggi ha raggiunto circa 3 milioni di persone ed è costata 8.5 miliardi . E’  già finanziata con fondi della precedente legge di bilancio anche per il 2021.   Non si puo negare che abbia ridotto l’indice di poverta (cd  indice di Gini) dal 39,2 al 31,7 %  circa ma  ci sono state molte evidenze, anche dalle ultime notizie di cronaca,  che non sempre il contributo è arrivato a chi era veramente in stato di necessità.

Inoltre il vero punto dolente è l’aspetto legato alla lotta alla disoccupazione. Come noto infatti il sussidio economico va alle famiglie  solo se  i componenti in grado di svolgere un lavoro sono disposti ad accettare eventuali proposte di lavoro entro un certa distanza dalla residenza, proposte che vengono evidenziate dai Centri per l’impiego supportati dai famosi navigator. Purtroppo i dati  mostrano  che sono stati solo 220mila i posti di lavoro trovati dai navigator e accettati dai beneficiari del RDC.

Lo stesso presidente Conte ha affermato l’altro giorno  in una intervista di essere intenzionato a sottoporre la misura a una revisione per renderlo piu efficace

Ci sono state anche molte aziende specialmente del Sud nel settore del turismo che hanno denunciato la difficolta di avere risposte positive per le proprie offerte di lavoro in regola ma magari stagionale da parte di persone che trovavano piu vantaggioso continuare a percepire il Reddito di cittadinanza ( ed eventualmente accettare invece lavoro “nero”)

Per il secondo periodo di fruizione  del reddito o pensione di cittadinanza  a partire quindi dal 1 novembre 2020 , come detto,   i beneficiari saranno obbligati ad accettare proposte di lavoro  in qualsiasi zona del territorio nazionale. Previsione davvero difficile da realizzare  persino se il posto di lavoro si trovasse davvero.

FONTE: Il Sole 24 Ore