Dott.ssa Carola Giuranna
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Identita’ digitale obbligatoria per servizi della pubblica amministrazione da febbraio 2021

luglio 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Identita’ digitale obbligatoria per servizi della pubblica amministrazione da febbraio 2021)

Il Decreto Semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 luglio 2020 e recante misure urgenti volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa, prevede molte novità in tema di digitalizzazione con ripercussioni dirette sui cittadini.

Tra queste, di particolare rilevanza è quella che prevede che dal 28 febbraio 2021 le pubbliche amministrazioni dovranno identificare i cittadini che accedono ai servizi on-line esclusivamente tramite identità digitali e carta di identità elettronica.

Per ciò che riguarda la data dello stesso obbligo riguardante le imprese e i professionisti le note di lettura al decreto chiariscono che essa sarà determinata dal decreto attuativo successivo.

Le novità concernono sostanzialmente anche l’app IO e perciò l’obbligo per le amministrazioni di rendere i propri servizi fruibili da dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico.

In particolare, si parla della società che gestisce il PagoPA avente lo scopo di far effettuare ai cittadini e alle imprese i pagamenti verso le amministrazioni pubbliche tramite un sistema unitario ed avvalendosi del maggior numero possibile di canali di pagamento.

Attenzione va prestata al fatto che le pubbliche amministrazioni dovranno rendere fruibili i loro servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili e pertanto entro il 28 febbraio 2021 attivare i progetti di trasformazione digitale.

Dal 28 febbraio 2021 vi è inoltre il divieto per le stesse di rilasciare e rinnovare credenziali diverse da:

  • SPID,
  • carta di identità elettronica
  • carta nazionale dei servizi.

L’art 24 del Decreto Semplificazioni rubricato “Identità digitale, domicilio digitale, accesso ai servizi digitali” reca inoltre disposizioni riguardanti i seguenti ambiti:

  • estensione dell’ambito del diritto di accesso digitale
  • il domicilio digitale
  • gli indici nazionali dei domicili digitali (con previsione di divieto di comunicazioni commerciali se sprovviste di autorizzazione del titolare)
  • sistema pubblico di identità digitale SPID e carta elettronica
  • identità digitale
  • gestori dell’identità digitale

FONTE: Fisco e Tasse

Bonus 110 e soggetti beneficiari

luglio 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus 110 e soggetti beneficiari)

Il Superbonus 110% può essere sfruttato non solo dai proprietari dell’immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi edilizi, ma anche dai detentori o possessori dello stesso. Come ad esempio inquilini, usufruttuari, comodatari e cosi via.

Le persone fisiche che possono accedere al bonus sono quindi svariate. Ciò è quanto ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’ interpello 215 del 14 luglio 2020, con la quale ha fornito chiarimenti in merito ai beneficiari dell’agevolazione per interventi di ristrutturazione (cfr. file allegato).

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che il soggetto persona fisica immesso nella detenzione dell’immobile, può essere titolare delle detrazioni relative alle spese di recupero del patrimonio edilizio da lui sostenute, in qualità di detentore dell’immobile.

L’agenzia ha specificato che, nel caso di spese sostenute dall’inquilino o dal comodatario (soggetti non proprietari che detengono l’immobile) le detrazioni continueranno ad essere fruite da tali soggetti anche se il rapporto di locazione o comodato termina prima che sia trascorso il termine decennale di fruizione delle detrazioni.

L’aspetto segnalato viene confermato anche nella recentissima guida al Superbonus pubblicata dall’ Agenzia delle Entrate, nella quale viene specificato che, tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione rientrano quelli che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto. I beneficiari sono quindi:

  • il proprietario;
  • il nudo proprietario;
  • il titolare di altro diritto reale di godimento sull’ immobile come l’ usufrutto, l’ uso, l’ abitazione o la superficie;
  • il detentore dell’immobile (con contratto di locazione o comodato) con consenso del proprietario all’ esecuzione dei lavori.

In generale, si fa presente che il decreto Rilancio (convertito in legge) ha previsto che il Superbonus possa essere fruito dai seguenti soggetti:

  • condomìni (in questo caso spetta a tutti i condomini indipendentemente dal fatto che siano persone fisiche o titolari di reddito d’impresa o professionale. Spetta quindi anche ai soggetti Ires che partecipano alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni).
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa relativamente agli immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente alle parti di immobile adibiti a spogliatoi.

FONTE: Agenzia delle Entrate

Riscatto laurea, pace contributiva quando e a chi spetta la detrazione fiscale

luglio 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Riscatto laurea, pace contributiva quando e a chi spetta la detrazione fiscale)

Con Risposta a interpello n 225 del 23 luglio l’Agenzia delle Entrate parla della disciplina fiscale applicabile al riscatto di periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva)  e riscatto di periodi di studio universitario alla luce di quanto previsto ai sensi del DL n 4/2019.

L’agenzia chiarisce in via preliminare che la risposta in oggetto riguarda esclusivamente gli aspetti fiscali per l’applicazione del regime previsto da tale decreto recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

L’art 20 del citato decreto ha previsto la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore:

  • degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
  • degli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata (di cui all’art.2, comma 26, Legge n. 335(/95, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione)

Tale possibilità di riscatto è esercitabile su domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado e l’onere del riscatto (fissato dall’art 2 del Dlg 184/1997) è detraibile nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Il riscatto può essere esercitato anche da altri soggetti diversi dall’interessato purché siano tra quelli sopra enunciati ed essi potranno avere diritto alla detrazione dalla imposta lorda.

È specificato inoltre che il versamento dell’onere di riscatto può avvenire anche in forma rateale, di singolo importo non inferiore a 30 euro, e per un massimo di 120 rate mensili.

La ripartizione dell’importo detraibile spetta in relazione all’onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel periodo di imposta e le istruzioni al 730/2020 e al modello Redditi Persone fisiche precisano in merito che “La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo”.

Pertanto, la detrazione dall’imposta lorda spettante, a seguito del riscatto previdenziale in argomento, è pari al 50 per cento di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Conseguentemente, in caso di rateizzazione dell’onere in 120 rate mensili per il primo anno la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni in cinque quote di pari importo.

Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni.

Per quanto riguarda invece il riscatto di laurea sono valide le istruzioni impartite dalla circolare 13/E del 2019 dove si chiarisce che per i contributi versati in favore di inoccupati da parte di familiari che li hanno a carico, spetta una detrazione al familiare che sopporta l’onere del riscatto pari al 19% dei contributi versati.

Nel caso di specie l’instante aveva chiarito nell’interpello di avere un reddito superiore a 2.840,51 euro pertanto non fiscalmente a carico del familiare che presenta la domanda di riscatto. Dunque, si può concludere che se la domanda di riscatto di laurea agevolato venisse presentata ai sensi del DLgs 184/97 al genitore non spetterebbe la detrazione del 19%.

FONTE: Agenzia delle Entrate