Dott.ssa Carola Giuranna
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Centri estivi e lavoro stagionale: accordo FISM

giugno 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Centri estivi e lavoro stagionale: accordo FISM)

È  stato sottoscritto lo scorso 15 giugno, l’accordo nazionale  tra la FISM  (associazione di categoria componente della Consulta per la Pastorale della Scuola e del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana)  e le OO.SS. CISL SCUOLA, FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA e SNALS – CONFSAL, per il personale delle scuole afferenti alla FISM per l’anno 2020 con cui le Parti hanno convenuto che le attività dei centri estivi a carattere socio educativo e svolte  nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2020, sono da ritenersi attività stagionali.

Di conseguenza, ai contratti a termine riguardanti tali tipi di attività si applicano le deroghe alla normativa in materia di:

  • durata massima dei rapporti a termine;
  • limitazioni quantitative;
  • intervalli temporali in caso di successione di contratti;
  • rinnovo o proroga dei contratti.

L’accordo nazionale riguarda il personale dei servizi educativi e i docenti della scuola dell’infanzia che su base volontaria, nel rispetto del CCNL FISM 2016-2018, possono prestare servizio nei predetti centri estivi.

Sono fatti salvi eventuali  accordi di territoriali o aziendali di II livello e gli eventuali trattamenti di miglior favore in esso previsti.
L’accordo nazionale è sperimentale e decade il 31 agosto 2020.

Dal punto di vista gestionale organizzativo, l’accordo fa riferimento alle disposizioni normative DPCM del 17 maggio 2020, delle linee guida per la gestione in sicurezza dei Centri estivi, di cui all’allegato 8 dello stesso DPCM e delle Ordinanze regionali.

( maggiori dettagli nell’articolo Fase 2 diritto alla socialità e al  gioco”)

Ricordiamo che iCCNL Scuole private materne – FISM del  2016 (QUI IL TESTO)   è scaduto il 31 dicembre 2018 ed è stato integrato dall’Accordo 30 maggio 2019 in materia di lavoro a termine.

FONTE: CGIL

Proposta di proroga dei versamenti IRPEF-IRES-IVA al 30 settembre 2020

giugno 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Proposta di proroga dei versamenti IRPEF-IRES-IVA al 30 settembre 2020)

Nella seduta di ieri 25 giugno  della Commissione Finanze con all’esame la conversione del decreto Rilancio viene da piu’ parti richiesta la proroga dei versamenti in scadenza il 30 giugno per il pagamento dei saldi e degli acconti IRPEF, IRES e IVA sino al 30 settembre 2020.

Ricordiamo che il Mef con un comunicato stampa 22 giugno 2020 ha ufficializzato la proroga al 20 luglio 2020 dei versamenti  del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i soli  contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Tale proroga non ancora pubblicata in gazzetta non riguarda tuttavia la generalità dei contribuenti e viene ritenuta insufficiente per fronteggiare l’emergenza in atto.

Per tutti i contribuenti viene chiesta una proroga piu’ ampia almeno fino al 30 settembre 2020 che si andrebbe ad aggiungere a tutte le altre misure fiscali contenute nel decreto Rilancio per il sostegno finanziario alle imprese, tra le quali si ricordano:

  • l’esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto dell’IRAP 2020;
  • un credito d’imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie;
  • la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; l’esonero, fino al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap);
  • l’incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE;
  • il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI;
  • il recepimento della nuova disciplina degli aiuti di Stato;
  • un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa, variabile in relazione al fatturato;
  • misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese;
  • misure specifiche per il sostegno del turismo.

Tra l’altro i relatori ricordano che anche per l’anno 2019 era stata concessa la proroga dei versamenti dal 30 giugno al 30 settembre, anche se limitata ai soli soggetti Isa e minimi e forfettari, a causa dei ritardi dell’amministrazione finanziaria  nell’individuazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in sostituzione dei precedenti studi di settore.

A maggior ragione, dato l’eccezionale stato di emergenza, e considerato che le imprese, e in generale tutti i contribuenti, nel corso del primo semestre 2020 hanno subìto una significativa riduzione di liquidità, si ritiene essenziale replicare le proroghe e le modalità di versamento di saldo e acconto IRPEF e IRES previste nel 2019, al fine di non pregiudicare, in particolare, la continuità aziendale con inevitabile ricadute sul gettito e quindi sui saldi di finanza pubblica estendo tale proroga non solo ai soggetti ISA ma a tutti i contribuenti.

La proroga chiesta al 30 settembre difficilmente potrà arrivare entro il 30 giugno e quindi come ormai succede spesso ci si dovrà basare su comunicati stampa e impegni del governo, che verranno formalizzati successivamente trasformando in norme.

Ai contribuenti non resta pertando che attendere.

FONTE: FISCOETASSE.COM

Bonus vacanze: operativo dal 1° luglio il codice tributo

giugno 29th, 2020 | Posted by admin in Senza categoria - (Commenti disabilitati su Bonus vacanze: operativo dal 1° luglio il codice tributo)

Con risoluzione n 33/E del 25 giugno l’Agenzia delle Entrate ha reso noto il nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del BONUS VACANZE (ex art 176 DL n34/2020).

Il suddetto codice è:

“6915” denominato “BONUS VACANZE, recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto, articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” ed utilizzabile da parte del fornitore del soggiorno.

Ricordiamo che il DL 34/2020 riconosce un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, e che il credito è utilizzabile nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, in con il fornitore dei servizi turistici sono fruiti, e per il restante 20 per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i dettagli su come richiedere il bonus vacanze si legga “Bonus vacanze 2020: a chi spetta e come richiederlo”

Già il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 n 237174 aveva disposto le modalità di applicazione del credito specificando quanto segue:

  • il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto richiesto dal cliente tramite un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;
  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
  • il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24;
  • il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, al posto della compensazione in F24, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

FONTE: AGENZIA DELLE ENTRATE